Condominio: l’amministratore, anche se dimissionario, non perde i poteri.L’amministratore, anche se dimissionario, non perde i poteri fino a quando non viene ritualmente sostituito, salvo che risulti una diversa volontà dell’assemblea condominiale espressa con apposita delibera. Nel caso specifico l'amministratore condominiale aveva conferito mandato ad un legale per recuperare un credito del Condominio vantato nei confronti di un condomino. Trattandosi di atto conservativo che per sua natura non eccede l’ordinaria amministrazione, la Cassazione ha confermato che l'amministratore di condominio, seppur dimissionario, aveva i poteri per conferire tale incarico (Cassazione Civ. - ordinanza n. 1050 del 16 gennaio 2025)