L'eccezione di inadempimento come strumento di difesaNell'universo contrattuale, nei contratti a prestazioni corrispettive come la compravendita, il legislatore ha istituito un potente strumento di autodifesa: l'eccezione di inadempimento, disciplinata dall'art. 1460 del Codice Civile.
Questa difesa permette a una parte di rifiutarsi legittimamente di adempiere alla propria obbligazione in risposta all'inadempimento dell'altra parte. In sostanza, se una parte non rispetta il proprio impegno (ad esempio, non consegna il bene), l'altra parte può, in modo legittimo, negarsi ad adempiere alla propria prestazione (ad esempio, pagare il prezzo dopo la consegna).
Tuttavia, questa eccezione segue i principi di correttezza e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. Non è lecito abusarne: l'eccezione deve essere proporzionata all'inadempimento dell'altra parte. Non è accettabile, ad esempio, rifiutarsi di adempiere a una prestazione per un inadempimento minimo della controparte, come nel caso locatizio in cui il conduttore non può opporsi al pagamento del canone per piccoli difetti che al massimo comporterebbero una riduzione del canone. La proporzionalità va valutata caso per caso.