Il Codice del consumo – nuove norme in materia di acquisto di beni – tutela del consumatore in caso di beni non conformi – 1° PARTEÈ risaputo che esistono dal 2005 tutta una serie di norme, contenute nel cosiddetto Codice del Consumo, che riconoscono e garantiscono i diritti e gli interessi, sia individuali che collettivi, dei consumatori, ed in particolare i diritti quali: il diritto alla tutela della salute, alla sicurezze ed alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ad una adeguata informazione, ad una corretta pubblicità, alla correttezza trasparenza e qualità nei rapporti contrattuali, all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.
Chi sono i consumatori? I consumatori siamo noi nel momento in cui agiamo per scopi estranei ad una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Pertanto siamo consumatori quando andiamo al bar, compriamo il giornale, facciamo la spesa, compriamo un'automobile, prenotiamo le nostre vacanze in agenzia o via web, quando acquistiamo beni via internet, quando stipuliamo contratti di somministrazione dell'energia elettrica o del gas, etc..
Il Codice del Consumo ha lo scopo di tutelarci in tutte questa attività contrattuali che svolgiamo, a volte quotidianamente.
La parte del Codice che qui ci interessa è quella che riguarda la sicurezza e la qualità dei prodotti ed in particolare le garanzie di conformità che ci deve fornire il produttore per i beni che acquistiamo come consumatori. Sono indifferenti le modalità di acquisto; si va quindi dall’acquisto fatto direttamente al negozio, all’acquisto on line. La norma riguarda però solamente i beni mobili; sono esclusi, quindi, gli immobili (case, terreni, capannoni etc..). La nuova direttiva ha allargato la gamma dei beni introducendo l’energia elettrica e, soprattutto, i beni con elementi digitali e cioè i beni materiali (già assemblati o da assemblare), che sono interconnessi con contenuti o servizi digitali, tali per cui, la mancanza di tali contenuti o servizi renderebbe inservibile il bene stesso, e ciò indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi soggetti.
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