2° PARTE - Il Codice del Consumo – vendita dei beni di consumo – contestazione dei difettiContinuiamo la breve disamina delle garanzie che deve fornire il venditore al consumatore nei contratti di vendita di beni di consumo.
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contatto di vendita. Si presume che i beni siano conformi: se il bene corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità ed alla qualità contrattuale; se possiede la funzionalità e le altre caratteristiche previste da contratto; se è idoneo all’utilizzo; se è fornito di tutti gli accessori, delle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto; se viene provvisto con tutti gli aggiornamenti come da contratto.
Tali garanzie devono essere fornite anche per i beni di consumo "usati", tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, al fine di mantenere la conformità di tali beni. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti, il venditore non è responsabile per eventuali difetti di conformità derivanti unicamente dal mancato aggiornamento.
Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene ovvero che si manifesti nei due anni successivi alla consegna. Questa responsabilità si applica anche per i beni con elementi digitali. Una volta accertato il difetto il consumatore lo deve denunciare al venditore. L’azione contro il venditore si prescrive dopo 26 mesi dalla consegna del bene.
Nel caso di "beni usati" le parti possono limitare la durata della responsabilità del venditore e il termine di prescrizione dell’azione ma non per un periodo inferiore ad un anno.
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