Responsabilità del condominio per danni ai condomini.Il caso: un signore anziano cade rovinosamente a terra mentre sta salendo nell'ascensore. La caduta è causata dal fatto che l’ascensore non si arresta correttamente e si crea uno scalino di circa 20 cm.. L’anziano cita in giudizio il Condominio per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della caduta. Il Condominio si difende sostenendo che, se avesse utilizzato l’ordinaria diligenza richiesta, il condomino anziano avrebbe dovuto accorgersi dello scalino ed evitare, quindi, la caduta.
Le responsabilità di questo tipo sono regolate all’art. 2051 del Codice Civile il quale che chi ha il potere di controllo e di vigilanza su una cosa risponde dei danni da essa causati, salvo che provi il caso fortuito e cioè che l’episodio che ha comportato il danno sia del tutto imprevedibile o, comunque, evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza.
Sicuramente le operazioni di utilizzo di un ascensore comportano un certo grado di pericolo e per tale motivo l’utilizzatore deve sempre tenere alta l’attenzione, tuttavia, il Tribunale di Savona con una recente sentenza di febbraio, conformandosi ad altre precedenti sentenze, ha stabilito che se l’utente è di età molto avanzata non può esigersi un livello di attenzione pari a quello di una persona giovane e in buona salute. Di conseguenza è ravvisabile una responsabilità del Condominio (in quanto soggetto che ha in custodia le parti comuni dell’immobile tra cui anche l’ascensore) per i danni subiti dal condomino anziano conseguenti alla caduta; tuttalpiù può essere ravvisato un concorso di colpa del condomino, a seconda delle circostanze del caso, che può ridurre la percentuale di responsabilità del Condominio.