Pignoramento immobiliare.Il caso: una società è creditrice nei confronti di una persona; fatte le opportune verifiche la società accerta che il suo debitore è comproprietario, con il coniuge, di un immobile, e precisamente della casa dove vivono. Dato che i due coniugi sono sposati in regime di comunione legale, la società pignora l’intero immobile.
Alla prima asta fissata per la vendita, il coniuge (non debitore) presenta una offerta per l’acquisto dell’intero immobile pignorato. Il Delegato alla vendita (soggetto preposto per le operazioni di vendita), riteneva l’offerta inammissibile (per altro l’unica pervenuta), sulla base del principio secondo cui, se l’esecutato non può presentare offerta di acquisto, allo stesso modo anche il coniuge in regime di comunione dei beni, non potrebbe presentare offerte.
In ogni caso il delegato rimetteva la questione al Giudice dell’Esecuzione.
Il Giudice, richiamando un orientamento abbastanza consolidato, tra cui anche una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 2013, confermava la irricevibilità dell’offerta poiché il coniuge (non debitore), sposato in regime di comunione legale, ha uguali diritti e doveri dell’altro coniuge (debitore); di conseguenza, in caso di un processo espropriativo che investa i beni della comunione, se è fatto divieto a quest’ultimo di proporre offerte di acquisto, lo stesso divieto deve intendersi esteso anche al coniuge non debitore.