Le successioni. 3° parte - Testamento pubblico – Stato di sanità mentale del testatore.In tema di testamento pubblico (testamento redatto avanti ad un notaio), anche se il notaio ha accertato e dichiarato la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore, lo stato di sanità mentale del testatore può essere contestato con ogni mezzo di prova; infatti, l’atto pubblico del notaio fa piena prova delle dichiarazioni rese davanti a lui e dei fatti accertati dal notaio stesso in quanto avvenuti in sua presenza; ma non costituisce piena prova circa la sanità mentale del testatore.
L’eventuale incapacità mentale del testatore comporta l’annullamento del testamento.
Nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume. Quindi, chi vuol dimostrare che il testamento sia stato redatto in un momento di lucidità, deve darne prova.
Se, invece, il testatore era affetto da infermità intermittente, l’incapacità non si presume e l’onere della prova incombe su chi vuol dimostrare che il testatore era incapace al momento della redazione del testamento.