Le successioni. 2° parte - il testamento.Chiunque sia capace di intendere e volere può fare testamento per disporre dei propri beni per quando non ci sarà più.
Ma a cosa serve fare testamento se la legge già individua le persone che sono chiamate a succedere a chi muore?
Normalmente si fa testamento perché si vuole nominare come erede una persona che la legge escluderebbe; ad esempio il compagno di vita, una persona cara ma non legata da vincoli di parentela, un parente non prossimo, ovvero una associazione o una fondazione etc…
Altre volte si fa testamento perché si vuole privilegiare uno tra gli eredi (ad esempio un figlio piuttosto che un altro) lasciandogli la cosiddetta “quota disponibile”.
In altri casi il testamento viene consigliato per evitare che si crei una comunione dei beni tra gli eredi; comunioni che, spesso e volentieri, sono foriere di litigi e cause civili.
Con il testamento è possibile disporre di tutti i propri beni, ovvero solamente di una parte di essi, o addirittura di uno solo. Quindi, possiamo fare un testamento solamente per lasciare uno specifico bene ad una specifica persona. In questo caso il resto del patrimonio come viene gestito? Con la successione legittima. Facciamo un esempio. Marito con moglie e un figlio; il marito fa testamento con cui dispone di lasciare la propria autovettura ad un caro amico; il resto del patrimonio (case, denaro, beni mobili, crediti etc.) andrà agli eredi legittimi e cioè alla moglie ed al figlio secondo quanto previsto dalle norme del codice civile.
Vediamo ora la forma del testamento.
Il testamento può essere scritto di pugno dal testatore oppure redatto con atto notarile.
Il testamento redatto di pugno dal testatore prende il nome di “testamento olografo”. Deve contenere la data e la firma autografa, a pena di nullità, oltre ovviamente alle disposizioni di ultima volontà. È sicuramente la forma più utilizzata perché è la più semplice (basta un foglio di carta ed una penna) e perché è la più economica. Questo tipo di testamento, però, ha dei limiti che vanno ben tenuti in considerazione: innanzitutto, vi è il rischio che nella redazione il testatore non abbia rispettato tutte le formalità previste e, quindi, che il testamento possa essere nullo; inoltre, potrebbe essere poco chiaro nel contenuto e lasciare spazio a interpretazioni; infine, potrebbe non essere rinvenuto dopo la morte del testatore. Si consiglia quindi la consegna ad un professionista (es. all’avvocato) o, comunque, una persona di estrema fiducia. Spesso il testamento viene redatto con l’ausilio di un legale al quale, poi, viene consegnato in custodia.
I testamenti redatti con atto notarile sono due: 1. Il testamento pubblico - 2. Il testamento segreto.
Il testamento pubblico viene steso direttamente da un notaio su indicazione del testatore; il vantaggio principale, quindi, è la certezza sulla regolarità del contenuto; lo svantaggio è la mancanza di segretezza.
Il testamento segreto, invece, viene redatto dal testatore (come quello olografo) e consegnato al notaio di fronte a due testimoni. Pertanto, diversamente da quello olografo, vi è certezza sul fatto che il testamento verrà pubblicato dopo la morte.
Quando il testatore muore il testamento deve essere pubblicato. La pubblicazione viene fatta tramite un notaio. Pertanto, dopo il decesso, chiunque sia nel possesso di un testamento olografo lo deve consegnare ad un notaio affinché si proceda alla pubblicazione. La pubblicazione viene annotata nel “Registro generale dei testamenti”.