Revocabili i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio se compiuti in danno dei creditori.
La legge permette al creditore di chiedere che vengano dichiarati inefficaci nei suoi confronti (c.d. azione revocatoria) gli atti di disposizione del patrimonio (es. vendite, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali, costituzione di trust etc.) con i quali il debitore si spogli dei propri beni arrecando di fatto un pregiudizio per il creditore.
Caso particolare si ha quanto il trasferimento di un immobile avviene in sede di accordi di separazione o divorzio. È noto che in questi accordi sono pienamente ammesse le attribuzioni patrimoniali da una coniuge all’altro ovvero in favore dei figli.
Ci si è chiesti se queste particolari attribuzione (non sono né donazioni né vendite) siano assoggettabili alla ordinaria zione revocatoria da parte del creditore del coniuge che trasferisce l’immobile di suo proprietà. La giurisprudenza, attraverso un lungo iter interpretativo, è arrivata a ritenere ammissibile la revocabilità dei trasferimenti immobiliari effettuati sulla base di accordi di separazione e divorzio.
Nel 2005 la giurisprudenza ha innanzitutto qualificato questo tipo di trasferimenti come attribuzioni a titolo oneroso. Di conseguenza, per poter essere revocati, si richiede che il terzo (coniuge e/o figli) che riceva l’immobile sia consapevole del pregiudizio che quel trasferimento sta arrecando ai creditori del coniuge/genitore che trasferisce il bene di sua proprietà.
Nel 2008 la Cassazione ha affermato che è suscettibile a revoca il contratto con cui un coniuge trasferisce all’altro un immobile al fine di dare esecuzione ad obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata; si richiede tuttavia che l’atto di disposizione incida negativamente sul patrimonio del debitore e, quindi, che il singolo atto crei un danno per i creditori.
Nel 2015 si arriva a ritenere revocabile l’atto di scioglimento della comunione legale tra coniugi compiuto contestualmente al trasferimento, da un coniuge all’latro, della quota di metà di un unico bene immobile.